Onorevoli Colleghi! - Alla data del 30 novembre 2005, a fronte di una complessiva capacità ricettiva regolamentare di 45.490 posti, si è registrata una presenza di 60.483 detenuti, di cui 57.564 uomini e 2.919 donne, tra le quali 44 ristrette con bambini al seguito. Il trend di crescita della popolazione detenuta - tranne un forte calo registrato nel dicembre 2003 - è stato in costante aumento (55.275 al 31 dicembre 2001, 55.670 al 31 dicembre 2002, 54.237 al 31 dicembre 2003, 56.068 al 31 dicembre 2004).

 

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      I detenuti stranieri ammontano a 20.177 (pari al 33 per cento del totale), con provenienza prevalente da Marocco (4.274), Albania (3.007), Tunisia (2.108), Romania (1.829). Il numero degli stranieri, nel corso della passata legislatura, è costantemente aumentato, a partire dalla cifra di 16.294 registrata al 31 dicembre 2001 fino al dato attuale.
      Per quanto attiene alla posizione giuridica, l'attuale popolazione detenuta è così distribuita: 36.757 «definitivi», 22.568 imputati (13.001 in attesa di primo giudizio, 6.777 appellanti, 2.790 ricorrenti) e 1.158 internati.
      In sede di gestione di detenuti appartenenti a particolari categorie, sono stati ridefiniti i circuiti di alta sicurezza, dei collaboratori di giustizia e dei soggetti ad elevato indice di vigilanza, e soprattutto quello dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). A seguito della sopravvenuta legge di riforma di detto regime, si è proceduto alla ricerca di nuovi spazi detentivi anche ottimizzando quelli già esistenti, compatibilmente con le risorse disponibili.
      Stante la difficile situazione degli istituti penitenziari, che possiamo definire senz'altro vicina alla soglia di emergenza, la presente proposta di legge reca disposizioni volte a prevedere un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme vuote da destinare all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
 

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